Legge 22 maggio 1971, n. 343 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
La Giunta è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni espressamente conferitele dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi
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La Regione riconosce nei Comuni e nelle Province i soggetti fondamentali dell'organizzazione amministrativa locale. Esercita normalmente le sue
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consuntivo della Regione ed esercita il controllo contabile sugli atti del Consiglio che importino spese sui fondi ad esso attribuiti dal bilancio
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esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.
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Il Consiglio in particolare: a) esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione; b) delibera gli atti d'intervento della
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) designa uno dei componenti la Giunta a sostituirlo in caso di impedimento, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione; g) esercita